NEWSLETTER n. 1-2024


01/01/2024

Gennaio

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge sulla parità di genere, che apporta modifiche e integrazioni al Codice delle pari opportunità, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

Il provvedimento in esame, che è entrato in vigore 3 dicembre 2022 introduce una serie di novità significative, d'immediato interesse per le aziende.

NOZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Il Legislatore integra la nozione di discriminazione (diretta ed indiretta), e ne amplia il contenuto, con l'inserimento, tra le fattispecie discriminatorie, anche di quella relativa agli atti di natura organizzativa e oraria nei luoghi di lavoro, nonché agli atti ed ai comportamenti tenuti nei confronti di “candidate e candidati, in fase di selezione del personale”.

In base alla nuova formulazione della norma, costituisce “discriminazione” ogni trattamento o modifica dell’organizzazione, delle condizioni, e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza, di maternità o paternità, della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o possa porre la lavoratrice e/o il lavoratore in una delle seguenti condizioni:

  • posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
  • imitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendale;
  • limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento o di progressione nella carriera.

RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Il Legislatore ha introdotto l’obbligo per le imprese che hanno in organico “oltre 50 dipendenti” (l'attuale limite per l'obbligo riguarda le aziende con oltre 100 dipendenti) di redigere ogni due anni un rapporto sulla situazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022, il Decreto 29 aprile 2022 che fornisce i parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità.

I parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni» e successive modifiche o integrazioni.

ORGANIZZAZIONE RIUNIONI AZIENDALI

Si garantisce un’organizzazione delle riunioni aziendali che permetta ai lavoratori e lavoratrici part-time e con contratti di lavoro flessibile la possibilità di partecipare rispettando la conciliazione dei tempi di vita familiare e personale.

FLESSIBILITA’ ORARIA

Le richieste di poter usufruire di una flessibilità oraria devono pervenire all’Ufficio del Personale via mail. L’ufficio sopra indicato si fa carico dando immediata risposta di aver ricevuto la richiesta del dipendente e, nel tempo massimo di 10 giorni lavorativi, darà un riscontro sull’accettazione o meno della richiesta. Nel caso in cui non fosse possibile concedere la flessibilità oraria richiesta, si potranno valutare altre soluzioni come ad esempio l’assegnazione fissa di turni che vadano a conciliare i tempi di vita familiare e personale.

WELFARE

In relazione al piano welfare in previsione per il 2023 la società Air Pullman S.p.A si impegna ad attuare le prassi e le politiche definite al suo interno dandone informativa successiva al personale.

CONGEDI PARENTALI

in riferimento alle richieste di congedi parentali l’Ufficio del Personale è a disposizione per chi voglia richiederne e in merito alla sua gestione ha implementato una policy dedicata (pubblicata sul portale delle buste paga).

AGGIORNAMENTO CONGEDO PARENTALE 2022, NUOVE REGOLE DAL 13/08/2022

Entrano in vigore il 13 agosto le novità introdotte con il Decreto Legislativo numero 105 del 30 giugno 2022 per migliorare la conciliazione dei tempi vita lavoro.

È prevista per lavoratori e lavoratrici un’astensione dal lavoro per la gestione dei carichi di cura familiare per un periodo più lungo: c’è più tempo per fruire delle indennità previste e il periodo di copertura diventa più esteso, maggiori tutele anche per i genitori soli.

È questa una sintesi estrema delle modifiche apportate alla normativa per attuare la direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

Con il messaggio numero 3066 del 4 agosto 2022, l’INPS ha fornito anche le prime istruzioni operative da seguire.

Congedo parentale, come funziona e quanto dura? Le novità dal 13 agosto

Con le novità che arrivano dall’UE, si modifica anche il Decreto Legislativo n n. 151 del 26 marzo 2001 che, con gli articoli da 32 a 38, regola il congedo parentale.

La prima novità importante riguarda il periodo di fruizione che spetta al genitore solo.

Fino ai 12 anni di vita del bambino o della bambina i genitori possono richiedere un periodo di congedo parentale che può arrivare a un massimo di 10 mesi, elevato a 11 mesi qualora il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

La durata va gestita considerando le seguenti regole:

  • la madre lavoratrice può beneficiare di un periodo non superiore a sei mesi, oltre alla maternità;
  • il padre lavoratore può richiedere un periodo non superiore a sei mesi, elevabile a sette quando il limite complessivo è di 11 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • la madre o il padre in qualità di genitore solo ha diritto a un periodo continuativo o frazionato che può arrivare fino a 11 mesi grazie alle regole che entrano in vigore dal 13 agosto 2022.

In questo ultimo caso, prima delle modifiche, il periodo massimo era pari a 10 mesi. Lo stesso trattamento si applica in caso di affidamento esclusivo del figlio o della figlia a uno dei due genitori.

Dal punto di vista operativo l’INPS ha fornito le prime istruzioni con il messaggio numero 3066 del 4 agosto 2022:

“In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi di cui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione”.

INPS - Messaggio numero 3066 del 4 agosto 2022

Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale

Congedo parentale, come funziona l’indennità del 30 per cento della retribuzione? Le nuove regole importanti novità riguardano anche la durata dell’indennità del 30 per cento della retribuzione a cui si ha diritto durante il congedo parentale.

La tutela viene ampliata in due direzioni:

  • è accessibile fino ai 12 anni del bambino o della bambina e non più solo fino ai 6 anni;
  • e il periodo massimo in cui è possibile ricevere le somme passa dai 6 ai 9 mesi.

Ad ognuno, padre o madre, spettano tre mesi di indennità al 30 per cento della retribuzione.

Ma in alternativa tra loro i genitori possono contare su altri tre mesi di fruizione, quindi se entrambi i genitori usufruiscono del periodo massimo e uno dei due di quello aggiuntivo si arriva a 9 mesi di congedo parentale indennizzato, tre mesi in più rispetto al passato.

Allo stesso modo per il genitore solo o affidatario esclusivo il limite massimo è di 9 mesi.

Infine si estende ulteriormente, dagli 8 ai 12 anni del figlio o della figlia, anche il diritto a beneficiare dell’indennità del 30 per cento, in caso di reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Le stesse regole sono previste anche per i genitori adottivi o affidatari. Le novità sul congedo parentale rientrano in un quadro più ampio di tutele introdotte per favore la conciliazione tra l’attività lavorativa e la vita privata.

E infatti in questo contesto, e sempre nei limiti dei 12 anni di età dei figli, si inserisce anche il canale preferenziale nell’accesso allo smart working per lavoratori e lavoratrici nel settore pubblico e privato.

La via d’accesso più semplice al lavoro agile deve essere, inoltre, garantita a prescindere dall’età in caso di disabilità.