News & Avvisi


SCIOPERO 11 APRILE


09/04/2024

Si informa le gentile utenza che, giovedì 11 Aprile, causa sciopero nazionale non saranno garantite le corse rientranti nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle ore 22:00.

DEVIAZIONE MOTTA VISCONTI 09/04/2024


08/04/2024

Si informa la gentile utenza che, in data 09/04/2024 e fino a fine lavori Motta Visconti vedrà svolti lavori di rifacimento del manto stradale, pertanto verrà deviato il percorso della linea z556 sia in direzione Motta Visconti che in direzione Abbiategrasso e verranno soppresse le seguenti fermate, in direzione Motta Visconti:

  • Via De Gasperi 12;
  • Via Matteotti.

E in direzione Abbiategrasso:

  • Via Matteotti;
  • Via De Gasperi/Matteotti

NEWSLETTER n. 3-2024


08/03/2024

Marzo

8 MARZO

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Per celebrare questa importante giornata, abbiamo scelto di proporre un focus sulle riforme degli anni settanta: anni di leggi sulle tematiche di genere e non solo che hanno portato un significativo cambiamento in Italia.

1970 – (legge n. 300)

Statuto dei diritti dei lavoratori diritti sindacali, libertà e dignità sul lavoro, tutela dai licenziamenti ingiusti.

1970 – (legge n. 898)

Legge sul divorzio

Il matrimonio non è più un vincolo a vita ma una libera scelta confermata con Referendum popolare del 1974.

1971 – (legge n. 1204)

Tutela delle lavoratrici madri.

Tutela madri con Permessi per maternità, divieto di licenziamento in gravidanza e ancora nel 1971 Istituzione degli asili nidi da 0 a 3 anni Istituzione Scuola a tempo pieno.

1975 – (legge n. 161)

Nuovo Diritto di famiglia

Nuova famiglia

Non più un capofamiglia padre padrone ma pari diritti e doveri per uomo e donna «Sabato 20 settembre [..] la donna italiana: finalmente da quel giorno smetterà di essere, davanti alla legge, una «minore a vita»» «sparisce la figura del capofamiglia: ora tra due sposi tutte le decisioni, in particolare poi quelle riguardanti i figli, dovranno essere prese di comune accordo»

1975 – (legge n. 405)

Nascono i consultori

Nascono consultori salute, maternità, contraccezione, sessualità consapevole

1977 – (legge n. 903)

Parità trattamento uomini e donne sul lavoro parità salariale, non discriminazione

1978 – (legge 194)

L’aborto non è più un reato

L’aborto reato contro la piaga degli aborti clandestini per una procreazione cosciente e responsabile.

1981 – (legge n. 442)

Abrogazione attenuanti per Delitto d’onore e cancellazione reato stupro nei casi di Matrimonio riparatore

“Non dimenticate mai che sarà sufficiente una crisi politica, economica o religiosa perché i diritti delle donne siano rimessi in discussione. Questi diritti non sono mai acquisiti. Dovrete restare vigili durante tutto il corso della vostra vita.”

Simone de Beauvoir

STAV Spa e tutto il gruppo si impegnano, su diversi fronti:

  • diffondere le novità in tema di inclusione e diversità, rendendo le informazioni accessibili a tutti i dipendenti
  • attuare attività volte agli impegni profusi per raggiungere la parità in ogni ambito
  • continuare ad impegnarsi, con formazione, informazione e monitoraggi continui affinché, all’interno dell’azienda, si raggiunga la parità.

NEWSLETTER n. 2-2024


01/03/2024

Marzo

DATE DA RICORDARE MESE DI MARZO

1 Marzo Giornata contro la discriminazione.

Il sesso, la nazionalità, l’età, la disabilità, l’origine etnica, l’orientamento sessuale, la religione, la lingua ma anche le differenze economiche non dovrebbero mai essere causa di discriminazione eppure, spesso, sono ostacoli alla piena realizzazione dell’essere umano. Il Covid-19 ha reso manifesta l’inaccettabile e persistente discriminazione subita quotidiana-mente dalle persone più deboli. In questa giornata il pensiero non può non andare alle persone disabili. Nei loro riguardi il sistema di cura e assistenza degli stati ha mostrato importanti limiti: un gran numero di individui e famiglie sono rimasti isolati e senza i servizi di sostegno essenziali a causa della chiusura dei centri di assistenza, di formazione e apprendimento. In Italia, recentemente, è stato istituito il Ministero per la disabilità che si dovrà occupare del coordinamento delle azioni del Governo in questo ambito.

8 marzo Giornata internazionale dei diritti della donna.

Il mondo ha fatto progressi senza precedenti, ma nessun paese ha raggiunto l’uguaglianza di genere.

Lo sapevate che?

Le donne guadagnano il 23% in meno degli uomini a livello globale, occupano solo il 24% dei seggi parlamentari nel mondo e 1 su 3 ha subito violenze fisiche o sessuali e ancora 200 milioni di giovani donne hanno subito mutilazioni genitali. E tutto questo prima della crisi economica scatenata dalla pandemia che ha aggravato il problema della disparità di genere: secondo l’Istat in Italia dei 444mila occupati in meno registrati in tutto il 2020, il 70% è costituito da don-ne. Senza il lavoro, senza un salario adeguato, in pratica senza l’indipendenza economica molte donne, anche nei paesi economicamente sviluppati, saranno vittime di soprusi.

21 Marzo Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale.

La data è stata scelta per ricordare quando il 21 marzo del 1960, in Sudafrica, in pieno apartheid, la polizia ha aperto il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore uccidendone sessantanove e ferendone 180. Oggi il divieto di discriminazione razziale è sancito in tutti i principali trattati internazionali sui diritti umani.

È stata riportata in rosso la parola razziale, per sottolineare l’inesattezza del termine usato correntemente ancora in molti paesi, compreso il nostro. La scienza, a questo riguardo, si è infatti già espressa in modo chiaro ed univoco: è impossibile categorizzare l’umanità in «razze»: tale termine è correttamente utilizzato per esempio per i cani ma assolutamente non corretto per il genere umano. La parola razza riferita al genere umano, che ha tristemente segnato la storia dell’uomo, non dovrebbe essere più utilizzata, il razzismo è una degenerazione del rapporto tra cittadini che non ha alcun appiglio scientifico.

Marzo è il mese in cui ricorre la festa per i diritti della donna, ma non basta una ricorrenza annuale per raggiungere l’equità.

STAV S.p.A. ed il suo gruppo si impegnano a:

  • concedere una flessibilità oraria in caso di richieste dai dipendenti
  • garantire che le selezioni avvengano senza alcun tipo di discriminazione
  • monitorare costantemente i dati retributivi

MODIFICA ORARI z553/107


22/01/2024

SI informa la gentile clientela che a partire da domani martedì 23 Gennaio 2024, la corsa 107 della linea z553 Abbiategrasso – Milano Romolo M2/FS sarà soggetta a una modifica degli orari con partenza ad ABBIATEGRASSO P.le Vittorio Veneto alle ore 05:41 e arrivo a MILANO Romolo M2/FS alle ore 06:41.

Di seguito tutti gli orari dei passaggi in fermata:

  • ABBIATEGRASSO P.le Vittorio Veneto → 05:41
  • ABBIATEGRASSO Ospedale/Dell’Uomo → 05:42
  • ABBIATEGRASSO Via Cattaneo/Pavia → 05:43
  • ABBIATEGRASSO Stazione FS → 05:45
  • ABBIATEGRASSO V.le Mazzini/XXV Aprile → 05:46
  • ABBIATEGRASSO V.le Mazzini/Libia → 05:47
  • ABBIATEGRASSO Castelletto → 05:48
  • VERMEZZO Cimitero → 05:52
  • VERMEZZO SP 30/Roma → 05:53
  • ZELO SURRIGONE SP 30 → 05:54
  • GUDO VISCONTI SP 30 → 05:55
  • ROSATE Via Dante → 05:59
  • ROSATE Via Circonvallazione/I Maggio → 06:00
  • ROSATE Via Europa → 06:01
  • VIGANO → 06:06
  • GAGGIANO Cimitero → 06:08
  • GAGGIANO Via Gramsci → 06:11
  • GAGGIANO Via al Cornicione → 06:13
  • GAGGIANO Via M. Polo/Cornicione → 06:14
  • GAGGIANO Via M. Polo/L. Da Vinci → 06:15
  • GAGGIANO Bonirola → 06:16
  • TREZZANO S/N Circonvallazione → 06:19
  • TREZZANO S/N Via Milano → 06:20
  • CORSICO C.na Guardia → 06:22
  • CORSICO Via V.Emanuele/Montello → 06:24
  • CORSICO Via V. Emanuele 2 → 06:25
  • CORSICO Via V.Emanuele/Ponte → 06:26
  • CORSICO Via Milano/Concordia → 06:28
  • BUCCINASCO Str. Vigevanese/Molino → 06:30
  • MILANO Via L.il Moro/S.Colombano → 06:32
  • MILANO Via L. il Moro/Merula → 06:33
  • MILANO Via L. il Moro/Manfredonia → 06:34
  • MILANO P.le Negrelli → 06:35
  • MILANO Via L. il Moro/Cav. Don Milani → 06:36
  • MILANO Via L. il Moro/Pestalozzi → 06:39
  • MILANO V.le Cassala → 06:40
  • MILANO Romolo M2/FS → 06:41

LAVORI MILANO BISCEGLIE


08/01/2024

Si informa la gentile utenza che da Mercoledì 03/01/2024 è stata riaperta la terza banchina del piazzale del capolinea di Milano Bisceglie, è quindi possibile riprendere ad utilizzarla per le corse delle linee z551 e z560.

Gli stalli a nostra disposizione sono il terzo e il quarto come indicato di seguito:

NEWSLETTER n. 1-2024


01/01/2024

Gennaio

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge sulla parità di genere, che apporta modifiche e integrazioni al Codice delle pari opportunità, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

Il provvedimento in esame, che è entrato in vigore 3 dicembre 2022 introduce una serie di novità significative, d’immediato interesse per le aziende.

NOZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Il Legislatore integra la nozione di discriminazione (diretta ed indiretta), e ne amplia il contenuto, con l’inserimento, tra le fattispecie discriminatorie, anche di quella relativa agli atti di natura organizzativa e oraria nei luoghi di lavoro, nonché agli atti ed ai comportamenti tenuti nei confronti di “candidate e candidati, in fase di selezione del personale”.

In base alla nuova formulazione della norma, costituisce “discriminazione” ogni trattamento o modifica dell’organizzazione, delle condizioni, e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza, di maternità o paternità, della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o possa porre la lavoratrice e/o il lavoratore in una delle seguenti condizioni:

  • posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
  • imitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendale;
  • limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento o di progressione nella carriera.

RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Il Legislatore ha introdotto l’obbligo per le imprese che hanno in organico “oltre 50 dipendenti” (l’attuale limite per l’obbligo riguarda le aziende con oltre 100 dipendenti) di redigere ogni due anni un rapporto sulla situazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022, il Decreto 29 aprile 2022 che fornisce i parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità.

I parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance – indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni» e successive modifiche o integrazioni.

ORGANIZZAZIONE RIUNIONI AZIENDALI

Si garantisce un’organizzazione delle riunioni aziendali che permetta ai lavoratori e lavoratrici part-time e con contratti di lavoro flessibile la possibilità di partecipare rispettando la conciliazione dei tempi di vita familiare e personale.

FLESSIBILITA’ ORARIA

Le richieste di poter usufruire di una flessibilità oraria devono pervenire all’Ufficio del Personale via mail. L’ufficio sopra indicato si fa carico dando immediata risposta di aver ricevuto la richiesta del dipendente e, nel tempo massimo di 10 giorni lavorativi, darà un riscontro sull’accettazione o meno della richiesta. Nel caso in cui non fosse possibile concedere la flessibilità oraria richiesta, si potranno valutare altre soluzioni come ad esempio l’assegnazione fissa di turni che vadano a conciliare i tempi di vita familiare e personale.

WELFARE

In relazione al piano welfare in previsione per il 2023 la società Air Pullman S.p.A si impegna ad attuare le prassi e le politiche definite al suo interno dandone informativa successiva al personale.

CONGEDI PARENTALI

in riferimento alle richieste di congedi parentali l’Ufficio del Personale è a disposizione per chi voglia richiederne e in merito alla sua gestione ha implementato una policy dedicata (pubblicata sul portale delle buste paga).

AGGIORNAMENTO CONGEDO PARENTALE 2022, NUOVE REGOLE DAL 13/08/2022

Entrano in vigore il 13 agosto le novità introdotte con il Decreto Legislativo numero 105 del 30 giugno 2022 per migliorare la conciliazione dei tempi vita lavoro.

È prevista per lavoratori e lavoratrici un’astensione dal lavoro per la gestione dei carichi di cura familiare per un periodo più lungo: c’è più tempo per fruire delle indennità previste e il periodo di copertura diventa più esteso, maggiori tutele anche per i genitori soli.

È questa una sintesi estrema delle modifiche apportate alla normativa per attuare la direttiva 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

Con il messaggio numero 3066 del 4 agosto 2022, l’INPS ha fornito anche le prime istruzioni operative da seguire.

Congedo parentale, come funziona e quanto dura? Le novità dal 13 agosto

Con le novità che arrivano dall’UE, si modifica anche il Decreto Legislativo n n. 151 del 26 marzo 2001 che, con gli articoli da 32 a 38, regola il congedo parentale.

La prima novità importante riguarda il periodo di fruizione che spetta al genitore solo.

Fino ai 12 anni di vita del bambino o della bambina i genitori possono richiedere un periodo di congedo parentale che può arrivare a un massimo di 10 mesi, elevato a 11 mesi qualora il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

La durata va gestita considerando le seguenti regole:

  • la madre lavoratrice può beneficiare di un periodo non superiore a sei mesi, oltre alla maternità;
  • il padre lavoratore può richiedere un periodo non superiore a sei mesi, elevabile a sette quando il limite complessivo è di 11 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • la madre o il padre in qualità di genitore solo ha diritto a un periodo continuativo o frazionato che può arrivare fino a 11 mesi grazie alle regole che entrano in vigore dal 13 agosto 2022.

In questo ultimo caso, prima delle modifiche, il periodo massimo era pari a 10 mesi. Lo stesso trattamento si applica in caso di affidamento esclusivo del figlio o della figlia a uno dei due genitori.

Dal punto di vista operativo l’INPS ha fornito le prime istruzioni con il messaggio numero 3066 del 4 agosto 2022:

“In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi di cui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. Il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione”.

INPS – Messaggio numero 3066 del 4 agosto 2022

Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di maternità, paternità e congedo parentale

Congedo parentale, come funziona l’indennità del 30 per cento della retribuzione? Le nuove regole importanti novità riguardano anche la durata dell’indennità del 30 per cento della retribuzione a cui si ha diritto durante il congedo parentale.

La tutela viene ampliata in due direzioni:

  • è accessibile fino ai 12 anni del bambino o della bambina e non più solo fino ai 6 anni;
  • e il periodo massimo in cui è possibile ricevere le somme passa dai 6 ai 9 mesi.

Ad ognuno, padre o madre, spettano tre mesi di indennità al 30 per cento della retribuzione.

Ma in alternativa tra loro i genitori possono contare su altri tre mesi di fruizione, quindi se entrambi i genitori usufruiscono del periodo massimo e uno dei due di quello aggiuntivo si arriva a 9 mesi di congedo parentale indennizzato, tre mesi in più rispetto al passato.

Allo stesso modo per il genitore solo o affidatario esclusivo il limite massimo è di 9 mesi.

Infine si estende ulteriormente, dagli 8 ai 12 anni del figlio o della figlia, anche il diritto a beneficiare dell’indennità del 30 per cento, in caso di reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Le stesse regole sono previste anche per i genitori adottivi o affidatari. Le novità sul congedo parentale rientrano in un quadro più ampio di tutele introdotte per favore la conciliazione tra l’attività lavorativa e la vita privata.

E infatti in questo contesto, e sempre nei limiti dei 12 anni di età dei figli, si inserisce anche il canale preferenziale nell’accesso allo smart working per lavoratori e lavoratrici nel settore pubblico e privato.

La via d’accesso più semplice al lavoro agile deve essere, inoltre, garantita a prescindere dall’età in caso di disabilità.